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R.D. 13/02/1933 n. 215Art. 46 Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43. Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2, della legge 29 luglio 1927 n. 1509. Quando il concorso dello stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza. Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile. È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli articoli 78 e 80. Art. 47 Il ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti. Titolo iv. Dei lavori e degli interventi antianofelici. Art. 48 Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con: a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua; b) lavori di diserbo e di manutenzione di raccolte di acqua; c) interventi antianofelici nelle acque scoperte. Art. 49 I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico. Quelli compiuti nei comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, pos- sono essere assunti dallo stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti. Con la approvazione del progetto da parte del ministero della agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni. Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dello articolo precedente, il ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44. Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21. Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere. Art. 50 Chiunque, nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse. Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto l'escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal ministero dell'interno. A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale. In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente. Art. 51 Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi: a) dal ministero dell'interno: assegni per studi e ricerche scientifiche interes santi l'azione antianofelica; contributi per l'esecuzione di corsi teorico- pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione; b) dal ministero della agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato ope- R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. ra attiva nella lotta antianofelica. Art. 52 Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'articolo 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248. Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta. Art. 53 Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica. TITOLO I consorzi di bonifica integrale. CAPO I consorzi di bonifica. Art. 54 Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse. I consorzi possono altresì provvedere al reparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari. Art. 55 I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro. Si presume che vi sia tale maggioranza quando: a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio; b) nella adunanza degli interessati, indetta dal prefetto della provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio. Art. 56 I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con decreto reale promosso dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il ministro suddetto, constatata la mancanza d'iniziative, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato comprensorio. Art. 57 In un medesimo comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal ministro per la agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado. Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate. Art. 58 Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione. Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado. Art. 59 I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni del- l'art. 21. Art. 60 I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dalla assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la delibera- R.D. 13/02/1933 n. 215 – Nuove norme per la bonifica integrale ecologica. zione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. L'approvazione dello statuto è data dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato. Art. 61 Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può, in qualsiasi momento, avocare a sè la nomina del presidente del consorzio, anche in sostituzione di quello in carica. Può nominare un suo delegato a far parte dei consigli amministrativi dei consorzi che eseguano opere nelle quali contribuisca lo stato. Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei consorzi, durante l'esecuzione delle opere, il ministero può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali per un tempo non superiore al doppio di quello previsto dallo statuto. Art. 62 Spetta al governo di provvedere di ufficio, sentiti i consorzi interessati e l'associazione dei consorzi, al raggruppamento degli uffici, alla fusione ed alla soppressione dei consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali, quando lo ritenga necessario od utile al migliore conseguimento dei fini della bonifica integrale. Qualora il provvedimento riguardi anche consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal ministero dell'agricoltura delle foreste, di concerto con gli altri ministeri competenti. Art. 63 Sono sottoposti all'approvazione del presidente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione. Sono sottoposti al visto di legittimità del prefetto: a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi; b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi; c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo in questo caso, l'obbligo di sottoporre im mediatamente la deliberazione al visto anzidetto; d) i contratti di esattoria e tesoreria. In caso di scioglimento della amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni, sono soggette altresì all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi. Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'associazione nazionale, il visto sulle relative deliberazioni spetta al ministro per l'agricoltura e per le foreste. Art. 64 Di tutte le deliberazioni dei consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al prefetto della provincia. Se dall'esame delle deliberazioni il prefetto rilievi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il ministero dell'interno. Art. 65 Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per l'interno, può, in casi particolari, deferire al presidente dell'associazione nazionale dei consorzi, in luogo del prefetto, il visto di legittimità sugli atti indicati alla lettera) dell'art. 63 i quali dovranno comunque essere comunicati in copia all'associazione, nonché sulle deliberazioni della deputazione provvisoria dei consorzi, fino a quando non sia approvato lo statuto e costituita l'amministrazione ordinaria. Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. Contro i provvedimenti del prefetto e del presidente dell'associazione possono gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al governo del re, il quale provvede definitivamente. Art. 66 Salve le attribuzioni demandate all'associazione dei consorzi, spetta al prefetto ed al ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali. |
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